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Canone Rai: come non pagare l’imposta mai più e legalmente

Il Canone RAI  ed il suo pagamento sono due tra le operazioni più odiate dai telespettatori italiani: fin dalla sua introduzione ad oggi, infatti, sono stati molti i sotterfugi adottati per  evitare tale pagamento, ma oggi risultano essere tutti inutili. Grazie ad una nuova norma  il pagamento è diventato a tutti gli effetti obbligatorio e questo è dato dal fatto che l’imposta per la televisione è stata inserita direttamente in bolletta.

Per essere più precisi, sottolineamo che sì, l’imposta è generale ma deve essere osservata solo da chi dispone di un mezzo in grado di recepire, decodificare e visualizzare il segnale del digitale terrestre. Nonostante ciò, riportiamo che la stessa legge prevede anche dei casi di esonero da tale pagamento: scopriamo quali

Canone RAI: ecco come non pagarlo seguendo ciò che predispone la legge

I casi di esonero sono un numero chiuso: non sono numerosi e senza ombra di dubbio non possono alleviare i cuori di molti italiani, ma rappresentano comunque un passo in avanti.

Prima scoprire quali effettivamente sono, riportiamo ai nostri lettori che il canone RAI non deve essere, in primis, pagato se non si rispetta la fattispecie sopracitata. In questo caso, quindi, se non si dispone di un dispositivo come quello sopracitato, sarà necessario effettuare una comunicazione  all’Agenzia Delle entrate, la quale opera secondo presunzione di possesso.

I casi in cui il canone RAI non si deve, poi, pagare sono:

  • Coloro che hanno un’età uguale o superiore ai settantacinque anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro.
  • I funzionari di un’organizzazione internazionale.
  • I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
  • Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961).
  • I funzionari o gli impiegati consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).
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Pubblicato da
Paola Carioti