Nell’ultimo periodo avrete sicuramente sentito parlare della fatturazione elettronica. Ma che cos’è, a cosa serve? Da oggi, 1° gennaio 2019, entra in vigore in Italia ma vi è ancora tanta confusione. Cerchiamo di mettere in ordine le idee insieme.
L’Agenzia delle Entrate nella sua guida alla fattura elettronica afferma: « Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. » Ma in cosa consiste la fattura elettronica e perché rendere questo processo digitale?
La fattura elettronica non è altro che una fattura emessa ed archiviata digitalmente in formato elettronico XML (eXtensible Markup Language). Si differenzia da quella cartacea esclusivamente per due aspetti:
Semplice, no? Vediamo meglio il tutto nel dettaglio.
L’SdI è il “postino” della fattura elettronica. Controlla se la fattura contiene quantomeno i dati obbligatori ai fini fiscali e che le partite IVA di fornitore e cliente siano esistenti. In caso di controlli positivi, il sistema consegna in modo sicuro la fattura al destinatario ed invia una “ricevuta di recapito” a chi ha trasmesso la fattura. Insomma, per intenderci, è un po’ quanto già accade con la Posta Elettronica Certificata.
Restano valide le regole per la predisposizione della fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72.
Operativamente parlando, in questa maniera l’utente ha un maggior grado di liberta e più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica. L’obbligo
di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro
documento equipollente anche su carta permane in ogni caso.
La fattura elettronica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è indirizzata a tutti coloro i quali effettuano operazioni B2B (ossia Business to Business). Per essere più chiari, sono obbligati ad emettere fattura elettronica tutte le aziende che cedono bene o servizi ad altre aziende titolari di partita IVA. La fattura elettronica, pertanto, non è rivolta ai singoli cittadini non titolari di partita IVA.
Come già accennato, tutti i cittadini non titolari di partita IVA non hanno necessità di predisporre, inviare, o richiedere fattura in formato elettronico. Inoltre, sono esonerati anche i cosiddetti operatori che operano in “regime di vantaggio” (di cui all’art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime
forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Questa modalità di fatturazione digitale è stata introdotta per modernizzare e semplificare il processo di fatturazione delle aziende italiane. Il digitale, inoltre, permette di ridurre gli sprechi di carta, risparmiare sui costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Nello specifico, la conservazione è offerta gratuitamente proprio dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio portale.
La velocità nella trasmissione dei dati e delle informazioni, infine, permette una maggior efficienza nei rapporti tra le imprese. Servirà, però, tempo affinché gli imprenditore, le aziende e chiunque utilizzerà questo tipo di fatturazione impari ad utilizzarla correttamente.
Il fine ultimo sarà anche quello di combattere l’evasione fiscale, nonché (si spera) ridurre la tassazione a seguito di un maggior gettito fiscale. Insomma, solo vantaggi e qualche piccolo rallentamento solo in fase iniziale. Dio benedica, ancora una volta, la tecnologia!
Per maggior informazioni e per tutti i dettagli , vi invitiamo a far riferimento alla guida pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.