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Il timore che il proprio conto corrente possa essere pignorato è fondato in determinate situazioni. Soprattutto a seguito dello snellimento di determinate procedure burocratiche, il processo che porta al pignoramento di un conto risulta più rapido specie in alcuni casi.

Da quando Equitalia è stata abolita e le sue competenze sono confluite invece nell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche la possibilità di effettuare il pignoramento di un conto è passata nelle mani di questo Ente. Con la legge corrente (aggiornata al 2020) si sono infatti meglio definiti i rispettivi ambiti di competenza.

Ma in quali situazioni si può verificare il pignoramento di un conto corrente?

Partendo dalle definizioni, per pignoramento si intende un determinato procedimento formale che rientra nell’ambito dei “pignoramenti presso terzi”, portato avanti ai sensi dell’articolo 491 del codice civile come misura di esecuzione del recupero di un credito vantato nei confronti di un debitore.

In tal senso, il pignoramento di un conto corrente potrebbe essere determinato dalla volontà di saldare un eventuale debito nei confronti di terzi, che possono essere anche la banca stessa, e si può attuare attraverso il blocco del conto corrente o il prelievo delle somme dello stesso importo del debito direttamente dal conto corrente dell’intestatario.

Mentre in precedenza era necessario passare attraverso il giudice per vedere approvata la richiesta di pignoramento di un determinato conto corrente, con lo snellimento della burocrazia in quest’ambito, nel 2020 sarà possibile intraprenderne l’iter senza passare attraverso alcun procedimento giudiziario.

Quindi ad oggi le somme dovute possono essere subito bloccate sul conto corrente e utilizzate per saldare i debiti, senza dover passare attraverso l’agenzia delle entrate e attenderne il riscontro.

Il discorso appare diverso per  situazioni debitorie contratte con il Fisco. In tal caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione all’atto della notifica della cartella esattoriale non si rivolge più al giudice per citare in giudizio il debitore, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta già di per sé è un atto esecutivo al pari dell’atto di precetto del giudice, e pertanto si può procedere con il pignoramento del conto corrente laddove, passati 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale non risulta esser stata ancora pagata.

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