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AGCOM: Tim, Vodafone, Wind e 3 dicono addio a modifiche e aumenti

AGCOM sanziona per oltre 2 milioni di euro il comportamento di TIM, Wind Tre e Vodafone in merito alle modifiche contrattuali unilaterali su alcuni prodotti tariffari, la quali sono ritenute dal Garante “in contrasto con la normativa di settore“. Nello specifico si fa riferimento alla “modalità onerosa di prosecuzione del servizio in caso di credito esaurito” che noi tutti abbiamo imparato a conoscere nel 2019.

In pratica ad oggi se l’utente titolare esaurisce il credito senza ricaricare prima del rinnovo dell’opzione tariffaria, continua comunque a usare il traffico dati e voce a pagamento senza che abbia espresso una volontà specifica. Poiché la pratica di avere un credito insufficiente al rinnovo è abbastanza comune, TIM, Vodafone e Wind 3 avevano scoperto una piccola fortuna.

Il costo del traffico erogato senza consenso viene poi detratto dalla successiva ricarica, e per questo l’AGCOM ha ritenutoche la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi“.

 

Tim, Vodafone, Wind e 3: AGCOM intima l’addio a modifiche e aumenti contrattuali

Prosegue poi AGCOM nel suo comunicato:come verificato dall’Autorità nel corso di un’approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti. La condotta menzionata è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/Cons, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un’espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti“.

Oltre a questo tema, l’AGCOM ha inoltre accertato che i tre operatori abbiano violato alcuni obblighi in materia di trasparenza delle informative rese in occasione di variazioni delle condizioni economiche delle loro tariffe. L’estratto del documento in merito recita:con la decisione assunta, l’Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandi dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019, per il quale: ‘l’art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio“.

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Pubblicato da
Flavio Mezzanotte