Canone Rai

Il Canone Rai è da sempre uno degli argomenti più caldi della nostra penisola. É sempre più comune, infatti, sentire innumerevoli lamentele a riguardo, in merito all’obbligo imposto che, senza un apparente motivo, non ha ragione di esistere.

Proprio per questo motivo migliaia di Italiani hanno deciso, negli scorsi anni, di omettere il pagamento cosa che, ad oggi, non è più possibile visto il nuovo regolamento che impone il pagamento del canone in bolletta. Nonostante questa nuova modalità di pagamento permetta agli utenti di dilazionare il pagamento del canone in 12 mesi, sono ancora molti gli utenti che vogliono evitare il pagamento e, a quanto pare, un metodo esiste. Scopriamo di seguito i dettagli.

Canone Rai: ecco come non pagarlo

Come tutti ben sappiamo, il Canone Rai è un pagamento obbligatorio a cui tutti coloro che sono in possesso di un televisore o di un decoder per il digitale terrestre sono assoggettati. Ci sono alcuni casi, però, in cui quest’ultimo non va pagato.

Il primo caso si ha, ovviamente, quando in casa si è sprovvisti di apparecchiature per la visione dei canali televisivi Rai. In questo caso bisognerà inviare una certificazione all’Agenzia delle Entrate in cui si attesta la propria posizione. Il secondo caso, invece, è relativo a coloro che hanno a carico più di una casa. In questo caso, infatti, il canone andrà pagato una sola volta e non per tutte le proprietà.

I due casi appena citati, però, non sono gli unici. Ecco di seguito altri casi esenti dal pagamento:

  • Coloro che hanno un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro.
  • Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961).
  • I funzionari o gli impiegati consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).
  • I funzionari di un’organizzazione internazionale.
  • I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
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