canone rai

A partire dal 2016, gli italiani non possono far finta di aver dimenticato di pagare il canone Rai, dato che è stato inserito il pagamento nella bolletta energetica. Partiamo da questo dato di fatto poiché, se non ne siete coscienti, il canone lo state già pagando. Vi sono alcuni casi in cui è possibile esentarsi da tale abbonamento, e casi in cui non si deve pagare. Vediamoli insieme.

Tutti i nostri lettori sanno che il canone Rai va pagato obbligatoriamente da chi è in possesso di contratto di fornitura energetica, poiché il Governo Renzi ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio TV. “Qualsiasi dispositivo nella fattispecie di un apparecchio televisivo, in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale del digitale terrestre o del satellitare” è soggetto alla tassa.

 

Chi paga e chi no il canone Rai: e i dispositivi mobili?

L’Agenzia delle Entrate chiede il canone sempre e comunque tramite le bolletta energetica. Dunque, sembra semplice e sufficiente non disporre di un apparecchio televisivo per essere esenti dal pagamento. Purtroppo però, per liberarsi del canone Rai occorre inoltrare all’Agenzia delle Entrate una certificazione in cui si attesta di non avere il possesso di tale oggetto.

Dispositivi mobili. Quando nel 2016 fu introdotta la nuova legge che disciplina il canone Rai, molti Italiani impauriti cominciarono a pagare l’abbonamento pur vedendo la rete pubblica e quelle private unicamente da PC, tablet e smartphone. Infatti, la dicitura del testo di legge che indicava quali dispositivi rientrassero nel canone fu equivocata. Oggi sappiamo che è vero che i possessori di PC, tablet e smartphone devono pagare il canone Rai, ma solo se hanno un sintonizzatore tv connesso al dispositivo. Cosa che succede di rado, poiché tutti guardiamo Rai e Mediaset in streaming senza l’ausilio di accessori. Quindi, per il 2019, gli smartphone sono salvi!

In conclusione, è assodato che sono esenti dal pagamento dell’imposta le seguenti categorie:

  • Coloro che hanno un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro.
  • Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961).
  • I funzionari o gli impiegati consolari (art. 49 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).
  • I funzionari di un’organizzazione internazionale.
  • I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
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