wifi-gratis-aeroporti-570x332 L’Autority ha sancito, che l’Italia al pari degli altri Paesi Europei, che i gestori di locali pubblici potranno offrire ai propri clienti l’accesso al wifi senza obbligare i clienti alla registrazione preventiva e declinando così ogni responsabilità dall’uso impropri che i clienti fanno del wifi. Ci si incammina finalmente verso il Wi-Fi libero!

Purtroppo in Italia, la difficile diffusione del Wi-fi nei locali pubblici dipendeva dalla legge Pisanu, in vigore nel 2010, in base alla quale obbligava tutti i gestori di locali pubblici ad avere un registro dei clienti che si collegavano a internet, in questo modo i gestori dei locali pubblici erano responsabili. La normativa nasceva come legge anti-terrorismo, ma di fatto ha ostacolato la diffusione del Wi-Fi libero nel nostro paese.

Pochi giorni fa l’Autority ha affermando che i pubblici uffici e i locali pubblici possono far accedere alla rete Wi-Fi i dispositivi (smartphone, PC, tablet ecc.) senza alcun obbligo di registrazione e senza responsabilità connessa alla navigazione dei clienti.

Vediamo il comunicato della Federazione italiana pubblici esercizi:

L’Autorità garante della Protezione dei dati personali ha confermato che gli esercenti pubblici possono mettere liberamente a disposizione degli utenti la connessione Wi-Fi ed eventualmente Pc e terminali di qualsiasi tipo.

A sollevare la questione era stata un’interpretazione controversa sollevata da provider che forniscono programmi di archiviazione. A loro dire, sui gestori di bar e ristoranti incombeva l’obbligo di registrazione dei dati da parte degli utenti, così come dovevano essere anche ritenuti corresponsabili dei siti visitati dai loro clienti in caso di connessione alla rete con l’accesso telematico fornito dal locale.

Con questa nuova interpretazione i gestori dei locali saranno sollevati da qualsiasi responsabilità rispetto alla navigazione in Internet da parte dei loro clienti e, nel caso volessero entrare in possesso di informazioni più dettagliate riguardo all’uso della rete, dovranno richiedere al consumatore di firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il Garante, nella risposta fornita a Fipe, ha infatti ribadito che questo caso rientra fra quelli in cui non può essere effettuato il trattamento dei dati personali senza necessità del consenso del soggetto interessato, in base all’art. 24 del Codice.

 

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